ART. 75 BIS L.R. 39/2000 - ELENCO DEI TERRENI INCLUSI NEL CATASTO DEI BOSCHI E PASCOLI, ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI, PERCORSI DA INCENDIO - ANNO 2021

Approvato l'elenco definitivo dei terreni percorsi da incendio inseriti nel catasto relativi all'anno 2021.

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in base a quanto stabilito dall'art. 75 bis della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 34 del 10 Maggio 2022 è stato approvato l'elenco definitivo delle aree da inserite nel Catasto di cui all'oggetto, per i Comuni di Pelago, Londa, Pontassieve, Reggello, San Godenzo e Rufina, relativo agli incendi verificatesi nell'anno 2021. Su tali aree sono quindi apposti i vincoli previsti dalla normativa vigente (art. 76 L.R. 39/2000).

Ciascun terreno oggetto di inserimento nel catasto in oggetto viene individuato su tali elenchi con i seguenti riferimenti: comune, località, foglio di mappa, particella catastale, estensione superificie oggetto di vincolo, tipo vegetazione, anno incendio e durata (anno) delle varie tipologie di vincolo oltre ad un codice identificativo di ciascun incendio.

Il catasto in oggetto relativo all’anno 2021,  rappresenta l’aggiornamento del catasto istituito in forma associata ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 presso questo Ente, ed individua i terreni per cui vengono apposti i vincoli e prescrizioni disposti dall’art. 76 della L.R. 39/2000.

La delibera n. 34 del 10-5-2022 ed i relativi allegati è consultabile:

-> Al Albo di questo Ente al seguente link -> CLICCA QUI

-> Alla specifica pagina sul catasto in oggetto -> CLICCA QUI , a questa pagina è possibile consultare tutti gli atti e cartografie relative agli anni precedenti.

 

ESTRATTI L.R. 39/2000

Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi  (73) L.R. 39/2000
1.Il regolamento forestale definisce:
a)le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
b)i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi (164) ;
c) Abrogata. (165)
2. Abrogato. (166)
3.I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4.Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a)per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b)per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.
5.Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.(167)
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (168)
6.Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7.Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi,(84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

 

Per informazioni

Ufficio Vincolo Idrogeologico in ambito agricolo forestale e catasto delle aree percorse da fuoco.
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile
Via XXV Aprile n° 10 – 50068 Rufina (FI)
Telefono 055 839661- 0558396640 -0558396625
e-mail: vincolo@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
pec: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it