Art. 28
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzionedel 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.
La tipologia di Ente Unione di Comuni non rientra nella casistica dell'articolo 28