Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegno per la maternità
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE N. 448/1998
L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dall'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è accorpato all'interno dell'Assegno Unico Universale a partire dal 1° marzo 2022.
Come stabilito dall'art. 10 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022, relativamente alla prestazione in esame, possono essere richieste ESCLUSIVAMENTE le mensilità di gennaio e/o febbraio.
Hanno diritto a richiedere l'assegno in parola, limitatamente alle mensilità di cui sopra, i nuclei familiari con almeno 3 figli minori ed un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 8.955,98.
La domanda viene presentata al proprio Comune di residenza che, se riscontra la sussistenza di tutti i requisiti necessari, dispone mandato di pagamento all'INPS.
ASSEGNO PER LA MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998
Non rientra invece nell'Assegno Unico Universale l'Assegno per la maternità, riconosciuto per le nascite, adozioni e gli affidamenti preadottivi.
L'assegno viene erogato dall'INPS previa apposita domanda al Comune di residenza, da presentarsi entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dell'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo e secondo le modalità dallo stesso indicate. Il limite relativo al valore ISEE è pari ad Euro 17.747,58.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno maternità INPS ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Per informazioni:
Servizio Sociale
tel. 0558360295
mail: servizi.sociali@ucvv.it