Raccolta funghi epigei
La legge regionale n. 16/99 è stata in parte modificata dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. L'autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. 6750946 intestato all'amministrazione regionale. La ricevuta deve riportare la causale "RACCOLTA FUNGHI" e le generalità del raccoglitore e va portata con se al momento della raccolta, insieme ad un documento di riconoscimento.
I soggetti interessati sono le persone che hanno più di 14 anni. I minori di anni 14 possono comunque effettuare la raccolta se accompagnati da una persona maggiorenne in regola con i versamenti ed i funghi da lui raccolti concorrrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al maggiorenne accompagnatore. Tali disposizioni valgono sia per l'autorizzazione turistica che per quella personale.
E' necessario avere con sé, oltre alla ricevuta del versamento, anche un documento di identità.
E' sufficiente recarsi presso un ufficio postale e pagare il corrispettivo dovuto.
I residenti in Toscana devono versare 13 euro per l'autorizzazione valida 6 mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.
Di analoga riduzione beneficiano i ragazzi, tra i 14 e 18 anni, che abbiano frequentato un corso di formazione ed educazione organizzato dalle amministrazioni provinciali, comunità montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di nessuna autorizzazione.
Autorizzazione turistica: 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi oppure 100 euro per un anno.
Il versamento deve essere intestato all'amministrazione regionale - Regione Toscana - sul c/c n. 6750946 (Causale: raccolta funghi e dati completi del raccoglitore).
Per le modalità e costi della raccolta nel PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI clicca qui.
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
E' vietata la raccolta di esemplari nelle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- 4 cm. per i porcini
- 2 cm. per il dormiente e per il prugnolo
E' vietata la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.
Condizioni per la raccolta:
- consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
- la raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
- i funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore. E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.
L.R. n. 16/99 modificata in parte dalla L.R. n. 58 del 17.11.2010.
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